Maestra? Professore? Professionista? C’è l’obbligo di proteggersi durante l’attività lavorativa!

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La scuola è iniziata e le maestre accolgono in classe i piccoli e i giovani studendi che riprendono un nuovo entusiasmante anno fatto di giochi, studio, scherzi e tanta energia! Ma voi, professori e maestre, come tutti gli altri professionisti, sapete che per far fronte ai rischi e all’attività quotidiana, sono previsti precisi strumenti di tutela personale e per gli altri?

I riferimenti normativi

Dal 2012 l’Assicurazione per le figure professionali è obbligatoria in forza dell’entrata in vigore della riforma degli Ordini professionali approvata con Decreto Legge n.138/2011
Il Regolamento a norma dell’articolo 3, Comma 5, del Decreto Legge 13 Agosto 2011 n.138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 riporta nell’Art. 5
“il professionaista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale (…)”.

In altre parole, è necessario proteggersi durante l’attività professionale perchè gli infortuni e i rischi nell’ambito lavorativo, infatti, sono frequenti e spesso e volentieri vengono sottovalutati sia per quelli a cui si incorre direttamente che per le persone che lavorano con noi e alle quali prestiamo un servizio.

Chi è obbligato all’assicurazione

La stipula di una polizza assicurativa è obbligatoria per tutti i professionisti dell’ambito sanitario (medici, infermieri e farmacisti) tecnico (ingegneri, geometri, architetti e periti) e giuridico – economico (avvocati, notai, assistenti sociali, commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri), ma anche, per proteggere insegnanti, associazioni culturali, organizzazioni di eventi e manifestazioni, palestre ed impianti sportivi, consorzi.

Garanzia per clienti e professionisti

L’articolo n. 3 comma 5 sottolinea l’esigenza di preservare la qualità del servizio fornito al cliente, garantendogli il diritto di richiedere un risarcimento per danni causati dall’inadempienza e/o dalla negligenza del professionista e/o dell’organizzazione di riferimento, anche esso tutelato mediante adeguati margini di garanzia.

Una polizza dedicata

Pur essendo obbligatoria la copertura assicurativa, il professionista ha la possibilità di scegliere liberamente la compagnia e le condizioni del contratto assicurativo nel rispetto delle esigenza di tutela e garanzia per se stessi, i collaboratori o i propri clienti. Per la tutela del professionista dai danni involontariamente provocati a terzi, anche se provocati dai propri dipendenti o prestatori di lavoro, si fa riferimento alla Responsabilità civile verso terzi

La polizza Responsabilità civile rischi diversi non industriali  è un prodotto ITAS MUTUA dedicato a professionisti, persone fisiche e giuridiche che prevede piani implementabili con Coperture Aggiuntive e R.C.O.

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